Canoni di locazione – studenti fuori sede

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Questa tipologia di spesa rientra tra quelle per le quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta.
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), (D.P.R. 917/1986), o in altre disposizioni di legge.
Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.  

Tabella riepilogativa delle condizioni di detraibilità

Condizione Requisito
Distanza residenza-università ≥100 km e provincia diversa, oppure Stato UE/Norvegia/Islanda
Importo massimo detraibile (canoni annui) € 2.633
Detrazione IRPEF spettante 19%
Detrazione massima annua € 500
Tipologia contratti ammessi Locazione, ospitalità, assegnazione in godimento/locazione con enti, NO sublocazione
Titolo di studio ammesso Laurea, ITS, Conservatorio, Istituti musicali pareggiati
Titolo di studio escluso Master, dottorati, specializzazione, corsi post laurea


1. Tipologie contrattuali per studenti universitari fuori sede

Contratti di locazione per studenti

  • Locazione abitativa per studenti universitari: questa tipologia si configura come un caso particolare di locazione transitoria, destinata a studenti universitari o iscritti a corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario. Il canone può essere liberamente determinato dalle parti, purché non superi il limite massimo stabilito negli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni rappresentative di proprietari e conduttori. La durata minima e massima del contratto è stabilita dalla legge, differenziandolo dalle locazioni ordinarie ("(art. 5 c. 2 L.431/98) 5362 Si tratta di un caso particolare di locazione transitoria rispetto alla quale ha aspetti comuni, ma anche molti aspetti specifici. È il contratto destinato agli studenti universitari o studenti che comunque seguono corsi di perfezionamento o di aggiornamento a livello universitario. Le parti possono liberamente determinare il canone a condizione che non superi il limite massimo stabilito in appositi accordi territoriali. La durata , sia massima sia minima, è stabilita dalla legge (v. n. 5372). [...] 5366 Tale tipo di locazione è regolata , oltre che dalle disposizioni del codice civile, dalla L. 431/98 in vigore dal 30 dicembre 1998 e da accordi territoriali conclusi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nei quali sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione dei singoli immobili e per i modelli di contratti per studenti universitari fuori sede.").

  • Altre tipologie: oltre alla specifica locazione per studenti, sono previste:

    • Locazione a canone libero: ammontare del canone liberamente concordato, durata minima 4+4 anni ("19633 È il tipo di contratto più utilizzato ed è caratterizzato dal fatto che le parti sono libere di determinare l'ammontare del canone, restando esclusivamente vincolate alla durata minima stabilita dalla legge (4 anni con rinnovo automatico di altri 4 anni) ed alle modalità di rinnovazione o recesso dal contratto anch'esse disciplinate dalla legge a tutela della parte più debole (il conduttore). Il contratto è regolato , oltre che dalle disposizioni del codice civile, dalla L. 431/98 in vigore dal 30 dicembre 1998 e, in via residuale, da alcune disposizioni via via specificate della L. 392/78 [...]").
    • Locazione a canone concordato: canone stabilito entro limiti minimi e massimi fissati negli accordi territoriali, durata minima prevista dalla legge ("4909 Si possono individuare i seguenti tipi di locazione ad uso abitativo: a canone c.d. libero [...] a canone concordato (o convenzionato): in essa le parti devono determinare il canone entro un minimo ed un massimo fissato, in base a determinati criteri , in accordi territoriali conclusi dalle associazioni dei proprietari di immobili e dei conduttori; la durata minima è prevista dalla legge; [...] per studenti universitari o studenti che seguono corsi di perfezionamento o di aggiornamento a livello universitario: può essere utilizzata se l'immobile è ubicato nei Comuni sedi di università o di corsi universitari distaccati o di corsi di specializzazione ovvero nei Comuni vicini individuati dagli accordi territoriali; le parti possono liberamente determinare il canone a condizione che non superi il limite massimo stabilito in appositi accordi territoriali; la legge stabilisce sia la durata minima sia quella massima; [...]").

Normativa e condizioni

  • Detrazione integrale per l’acquisto: È interamente detraibile.
  • Limite detrazione:
    • Importo annuo di € 2.633,00. In pratica lo sconto massimo ottenibile è di  indipendentemente dal numero dei familiari fiscalmente a carico che frequentano l'Università. 
      Nel caso dei genitori che sostengano la spesa per l’il/i figli a carico, l’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare € xxx.  
  • Beneficio: Detrazione 19% -  sconto massimo ottenibile è di € 500,27 (€ 2.633,00 x 19%)
  • Beneficiario: Colui che sostiene la spesa nell'interesse proprio e di quello dei familiari fiscalmente a carico.
  • Requisiti: Iscrizione ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune distante almeno 100 km. da quello di residenza e, comunque, in una provincia diversa.
    Condizioni e contenuto obbligatorio del contratto
    • Il contratto di locazione deve essere registrato e deve contenere: 
      • Generalità delle parti (nome, cognome, codice fiscale, ecc.);
      • Descrizione e dati catastali dell'immobile;
      • Durata della locazione;
      • Destinazione d'uso abitativo;
      • Canone dovuto;
      • Clausola APE (Attestato di Prestazione Energetica);
      • Eventuali clausole facoltative (modalità di pagamento, deposito cauzionale, divieto di sublocazione, ecc.).
  • Spese incluse: Canoni di locazione derivanti dai contratti stipulati o rinnovati da studenti iscritti a un corso di laurea, ITS, Conservatorio o Istituti musicali pareggiati, a condizione che:
    • l'università sia situata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza e in provincia diversa, oppure in uno Stato UE, Norvegia o Islanda;
    • l'immobile deve essere ubicato nel comune sede dell'università o in comuni limitrofi;
    • é ammessa anche per contratti di ospitalità o atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative;
  • Spese escluse: 
    • Spese relative a contratti di sublocazione
    • Iscrizioni per master o corsi post laurea (dottorati, specializzazioni) ("(art. 15 c. 1 lett. i sexies DPR917/86)
  • Documentazione: Contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della L. n. 431 del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento
    Quietanze di pagamento, che indichino anche l’utilizzo del sistema di pagamento tracciabile.
    In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
    Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione
  • Tracciabilità dei pagamenti: Con decorrenza 1° gennaio 2020  per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19%  è necessario che il pagamento della spesa sia effettuato con:
  • Riferimento normativo Articolo 15 - Detrazioni per oneri (comma 1 lettera i-decies) TUIR

Casi particolari

  •  

Conclusioni  

  • Gli studenti universitari fuori sede possono stipulare contratti di locazione con caratteristiche e durata specifiche, liberamente concordando il canone nei limiti degli accordi territoriali. Questi contratti devono includere tutti gli elementi obbligatori e devono essere registrati entro 30 giorni.
  • È prevista una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione, entro il limite annuo di €2.633 (massimo €500 di detrazione), a condizione che l'università sia distante almeno 100 km dalla residenza e in provincia diversa (o in UE/Norvegia/Islanda) e che la locazione riguardi immobili siti nel comune dell'università o in comuni limitrofi. Sono ammesse anche altre forme contrattuali (ospitalità, assegnazione da enti), ma sono esclusi i contratti di sublocazione e le spese per master o corsi post laurea.
  • Per i locatori, in caso di contratti di locazione a canone concordato (e in comuni ad alta tensione abitativa), il reddito imponibile IRPEF viene ridotto del 30%.
  • Il rispetto degli adempimenti contrattuali e fiscali (registrazione, opzione per cedolare secca, inserimento dati catastali, ecc.) è essenziale per la piena validità e per poter beneficiare delle agevolazioni.

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