Questa tipologia di spesa rientra tra quelle per le quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta.
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), (D.P.R. 917/1986), o in altre disposizioni di legge.
Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta, ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.
Tabella riepilogativa delle condizioni di detraibilità
| Agevolazione | Percentuale / Limite | Durata / Frequenza | Condizioni Principali |
|---|---|---|---|
| IVA agevolata su acquisto |
4% su veicoli specifici | Una volta ogni 4 anni | Uso esclusivo/prevalente per il disabile; intestato al disabile o familiare a carico; documentazione specifica |
| Detrazione IRPEF acquisto | 19% su max € 18.075,99 | Una volta ogni 4 anni | Usato esclusivo/prevalente per il disabile; limiti di spesa; documentazione idonea |
| Detrazione IRPEF riparazione | 19% su spese di manutenzione straordinaria | Compresa nel quadriennio | Riparazioni straordinarie (esclusa manutenzione ordinaria e costi di esercizio) |
1. Agevolazioni IVA sull’acquisto di veicoli
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Aliquota IVA ridotta al 4%: Per l'acquisto (o importazione) di veicoli che presentano determinate caratteristiche, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4%. L’agevolazione si applica anche al leasing, se dal contratto si desume la volontà di trasferire la proprietà del veicolo a favore dell’utilizzatore al termine della locazione (leasing traslativo). Le condizioni richieste devono sussistere al momento della stipula del contratto (Ris. AE 20 giugno 2012 n. 66/E).").
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Soggetti beneficiari: L’aliquota ridotta si applica se l’acquisto è effettuato:
- dal disabile individuato dalla normativa;
- dal familiare che sostiene la spesa nell’interesse del disabile fiscalmente a suo carico.
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Utilizzo del veicolo: Il veicolo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile (art. 1 c. 36 L. 296/2006 e Circ. AE 23 aprile 2010 n. 21/E).
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Adattamenti: Se richiesto l’adattamento del veicolo per la specifica disabilità, l’aliquota ridotta si applica anche alle spese sostenute per adattare il veicolo e renderlo compatibile con l’handicap del soggetto.
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Intestazione: Il veicolo deve essere intestato al disabile o al familiare di cui è a carico (Ris. AE 17 gennaio 2007 n. 4/E).
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Esclusioni: Non sono agevolate le operazioni effettuate da persone diverse, società commerciali, cooperative, Onlus o enti che risultino intestatarie del veicolo anche se destinato al trasporto del disabile ("L'agevolazione non riguarda le operazioni effettuate da persone diverse, società commerciali, cooperative, Onlus, enti pubblici e/o privati che risultino intestatarie del veicolo, anche se questo è destinato specificatamente al trasporto del disabile (Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 197).
2. Documentazione necessaria per l’IVA agevolata
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Documenti da presentare: Per beneficiare dell’agevolazione IVA il disabile (o il familiare) deve produrre al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
- Certificazione attestante la condizione di disabilità;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nei 4 anni precedenti non è stato acquistato un analogo veicolo con agevolazione (in caso contrario, certificato di cancellazione dal PRA del precedente veicolo);
- Se il disabile è a carico del familiare, fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi del disabile (può essere sostituita da autocertificazione);
- In caso di adattamento, copia della patente con le specifiche prescrizioni o del foglio rosa;
- In alternativa, autocertificazione contenente tutti i dati e le dichiarazioni richieste.
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Termini di presentazione: Se la documentazione viene prodotta dopo l’acquisto, il cedente che ha emesso fattura con IVA ordinaria può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione; oltre tale termine, deve presentare istanza di rimborso entro due anni dal versamento ("Se i documenti suddetti o quelli sotto indicati che attestano la disabilità si producono successivamente all'acquisto [...] il cedente che aveva emesso fattura con IVA ordinaria, può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall'effettuazione dell'operazione (Risp. AE 7 luglio 2021 n. 466, Risp. AE 20 dicembre 2019 n. 533). Se i documenti sono presentati oltre l'anno, il venditore per recuperare l'IVA non può emettere una nota di variazione in diminuzione, ma deve presentare istanza di rimborso entro 2 anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione (Risp. AE 1 o febbraio 2021 n. 69).
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Condizione di adattamento: Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie che non risultino anche affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione, l’aliquota del 4% si applica solo se il veicolo viene adattato prima dell’acquisto ("Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, che non risultino anche affetti da una grave limitazione della capacità di deambulazione, l'applicazione dell'aliquota del 4% è condizionata all'adattamento del veicolo prima dell'acquisto. L'adattamento si sostanzia nelle modifiche apportate al veicolo stesso per rendere compatibile il suo utilizzo all'handicap del soggetto.").
3. Detrazione IRPEF per l’acquisto e la riparazione di veicoli
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- Detrazione integrale per l’acquisto: È detraibile nella misura del 19% l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili, e le spese per sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei disabili.
- Limite detrazione:
- La detrazione spetta:
- nei limiti di spesa di € 18.075,99 per un solo veicolo, a condizione che venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.
- una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico.
- La detrazione spetta:
- Beneficio: Detrazione 19% - sconto massimo ottenibile è di € 3.434,44 (€ 18.075,99 x 19%).
- Beneficiario: Colui che sostiene la spesa nell'interesse proprio e di quello dei familiari fiscalmente a carico.
- Requisiti: Iscrizione ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune distante almeno 100 km. da quello
- Spese incluse: Spese per l’acquisto e la riparazione straordinaria di veicoli per persone con disabilità:
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- di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di ciechi, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambula- zione e dei soggetti con pluriamputazioni.
- Detraibilità delle spese di riparazione: Le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione (quindi, le spese di manutenzione straordinaria) sono detraibili, e concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di € 18.075,99.
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- Spese escluse:
- Sono esclusi dalla detrazione i costi di esercizio ordinario come premio assicurativo, carburante e lubrificante.
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- Documentazione:
- Per i veicoli adattati:
- Fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è carico fiscalmente;
- Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa “speciale” solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico);
- Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per l’accompagnamento e la locomozione del disabile;
- Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- Autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato.
- Per i veicoli non adattati:
- fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è a carico fiscalmente
- per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
- per i portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui alle l. n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile;
- per le persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico di base e certificazione dell’indennità di accompagnamento come previsto dall’ art. 30 della l. n. 388 del 23 dicembre 2000;
- per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale rilasciato dalla commissione medica per l’handicap che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore (ivi comprese le pluriamputazioni).
- Per i veicoli adattati:
- Tracciabilità dei pagamenti: Con decorrenza 1° gennaio 2020 per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% è necessario che il pagamento della spesa sia effettuato con:
- assegno/bonifico bancario o postale
- carte di debito, di credito e prepagate (articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
- Riferimento normativo : Articolo 15 - Detrazioni per oneri (comma 1 lettera c) TUIR
Casi particolari
- Permuta del veicolo: È possibile beneficiare della detrazione per l’intero valore di un veicolo nuovo che viene acquistato permutando il veicolo usato e pagando la differenza (Ris. AE 7 febbraio 2025 n. 7/E).").
- Furto del veicolo: In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo, dalla spesa massima va sottratto l’eventuale rimborso assicurativo; in caso di trasferimento oneroso o gratuito del veicolo prima di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza di imposta, salvo il caso in cui il trasferimento sia dovuto a mutate necessità legate all’handicap.
- Rateizzazione e decadenza: In caso di trasferimento (oneroso o gratuito) prima di 2 anni dall'acquisto, delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La restituzione non va effettuata per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti (art. 1 c. 37 L. 296/2006).
- Decesso del disabile: In caso di decesso nel quadriennio, l'erede che presenta la dichiarazione dei redditi del deceduto può detrarre in un'unica soluzione le eventuali rate mancanti (Circ. AE 1° giugno 2012 n. 19/E).").