
| Beneficio | Detrazione I.r.pe.f. del 19 % (a partire dal 01.01.2007) |
| Beneficiario | |
| Modello dichiarazione dei redditi | Quadro P rigo: da RP 8 a RP 13 codice: 17 Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica |
| Limite spesa | € 1.000,00; in pratica, lo sconto massimo ottenibile è di € 190,00 (1.000,00 x 19%) In caso di acquisto effettuato da più proprietari, tale limite di detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà (circolare 28/E del 4 agosto 2006, paragrafo 13). |
| Documento di spesa |
Fattura rilasciata da soggetto abilitato all’intermediazione immobiliare (agenti di affari in mediaazione). |
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Modalità di pagamento |
Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020 per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% è necessario che il pagamento della spesa (1) sia effettuato con: |
| Spese incluse | Compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. |
| Spese escluse | |
| Requisiti | |
| Riferimento normativo | Articolo 15 - Detrazioni per oneri comma 1 lettera b bis) T.u.i.r. |
| Note | Lo sconto spetta anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita e manca ancora il rogito notarile (risoluzione n. 26/E del 30 gennaio 2009); poiché il beneficio subordinato all'acquisto dell'abitazione principale, nel caso in cui non si giungesse al contratto definitivo, la somma dovrà essere restituita (circolare 34/2008). |
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