A partire dal 2018 e fino al 2024 (1) spetta una detrazione fiscale per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di idoneo titolo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
| Beneficio | Detrazione I.r.pe.f.del 36 % |
| Modello dichiarazione dei redditi | Quadro P - sezione I righi da RP8 a RP13, codice: - 71 per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, - 76 per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, |
| Limite spesa |
Il limite massimo delle spese è di euro 5.000 (1) per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, affitto, comodato), l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. La detrazione massima è pertanto pari ad € 1.800 per immobile (36% di 5.000). |
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Modalità di pagamento |
Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020 per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% è necessario che il pagamento della spesa (1) sia effettuato con: |
| Spese incluse | - sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; - realizzazione di coperture a verde e di giardini; - progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi. |
| Spese escluse | - lavori - la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati; - i lavori in economia (eseguiti direttamente dal contribuente; gli interventi devono essere sempre eseguiti da ditte); |
| Requisiti | |
| Riferimento normativo | art. 1 – comma 12 – 13 – 14 - 15 legge di bilancio 2018 |
| Note | In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la parte di detrazione non utilizzata, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, spetta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. |
(1) L’importo detraibile comprende anche l’Iva, che può essere del 10% se la prestazione comprende principalmente la fornitura di piante, oppure del 22% per le altre operazioni relativa alla realizzazione del giardino (impianto di irrigazione, pozzo, progettazione, ecc.).
(2) L’art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha esteso la detrazione alle spese sostenute fino al 2024.