Spese per interventi di sistemazione del verde

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A partire dal 2018 e fino al 2024 (1) spetta una detrazione fiscale per le spese sostenute  ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di idoneo titolo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. 

Beneficio Detrazione I.r.pe.f.del 36 % 
Modello dichiarazione dei redditi Quadro P - sezione I
righi da RP8 a RP13,
codice:
- 71 per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, 
- 76 per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato,
Limite spesa

Il limite massimo delle spese è di euro  5.000 (1) per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste   a   carico   dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base   di un titolo idoneo (proprietà, affitto, comodato), l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
In caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione massima è pertanto pari ad € 1.800 per immobile (36% di 5.000).

Modalità di pagamento                       

Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019  “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020  per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19%  è necessario che il pagamento della spesa (1) sia effettuato con:
- assegno/bonifico bancario o postale
- carte di debito, di credito e prepagate (articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 431/2020 a domanda di interpello ha precisato che  “…  il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito …. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Spese incluse - sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini;
- progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali interventi.
Spese escluse - lavori 
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;

- i lavori in economia (eseguiti direttamente dal contribuente; gli interventi devono essere sempre eseguiti da ditte);
Requisiti
Riferimento normativo  art. 1 – comma 12 – 13 – 14 - 15 legge di bilancio 2018
 Note In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la parte di detrazione non utilizzata, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, spetta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) L’importo detraibile comprende anche l’Iva, che può essere del 10% se la prestazione comprende principalmente la fornitura di piante, oppure del 22% per le altre operazioni relativa alla realizzazione del giardino (impianto di irrigazione, pozzo, progettazione, ecc.).
(2) L’art. 1, comma 38, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha esteso la detrazione alle spese  sostenute fino al 2024.

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