L'art. 32, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), (in vigore dal 10.12.2000 e applicabilità dal periodo d'imposta 2000) ha introdotto la detrazione delle spese veterinarie, per la cura degli animali legalmente detenuti per compagnia o pratica sportiva.
| Codice detrazione | 29 |
| Beneficio | detrazione 19 % |
| Beneficiario |
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale (circolare 55/E del 14.06.2001, - 7/E del 4 aprile 2017) |
| Limite |
importo annuo di € 550,00 (1) limitatamente alla parte che eccede € 129,11. In pratica lo sconto massimo ottenibile è di € 79,97 [€ 550,00 - €129,11) x 19%]. |
| Requisiti | Spesa per familiari fiscalmente a carico: |
| Documento di spesa | - fattura relativa alle prestazioni professionali del medico veterinario (articolo 21 del Dpr 633 del 1972); "scontrino parlante” per l’acquisto dei medicinali (non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario in analogia con quanto previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando l’Articolo 10, comma 1, lettera b, e l’Articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir. - autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. |
| Spese incluse |
- Acquisto di medicinali prescritti dal veterinario (circolare 55/2001) e definiti dall’articolo 1 del Dlgs 193 del 2006; la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio, la natura può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. |
| Spese escluse |
Spese per: |
| Modalità di pagamento |
Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020 per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19% è necessario che il pagamento della spesa (1) sia effettuato con: |
| Riferimento normativo | articolo 15 - Detrazioni per oneri comma 1 lettera c bis) T.u.i.r. circolare 55/2001 Agenzia delle Entrate. |
| Note |
La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. |
(1)
dal 2020 l’importo passa da € 387,34 a € 500 (art. 1, comma 361, L. 27.12.2019, n. 160)
dal 2021 l’importo passa da € 500,00 a € 550 (L. di Bilancio 2021 art. 1 – comma 333)