L'art. 32, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), (in vigore dal 10.12.2000 e applicabilità dal periodo d'imposta 2000) ha introdotto la detrazione delle spese veterinarie, per la cura degli animali legalmente detenuti per compagnia o pratica sportiva.

Codice detrazione 29
Beneficio detrazione 19 %
Beneficiario

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale (circolare 55/E del 14.06.2001, - 7/E del 4 aprile 2017)

Limite

importo annuo di € 550,00 (1) limitatamente alla parte che eccede € 129,11. In pratica lo sconto massimo ottenibile è di € 79,97  [€ 550,00 - €129,11) x 19%].

Requisiti Spesa per  familiari fiscalmente a carico:
Documento di spesa - fattura relativa alle prestazioni professionali del medico veterinario  (articolo 21 del Dpr 633 del 1972);  
"scontrino parlante” per l’acquisto dei medicinali (non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario in analogia con quanto previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando lArticolo 10, comma 1, lettera b, e l’Articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir
- autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Spese incluse

- Acquisto di medicinali prescritti dal veterinario  (circolare 55/2001) e definiti dall’articolo 1 del Dlgs 193 del 2006;  la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio, la natura può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
- Analisi di laboratorio e interventi avvenuti all’interno di cliniche veterinarie;
- Prestazioni professionali rese dal veterinario (si veda la circolare 207/E del 16.11.2000, paragrafo 1.5.3); 

Spese escluse

Spese per:
- Mangimi speciali, anche se prescritti.
- Accessori e toelettature.
- Spese per animali destinati all'allevamento, riproduzione o consumo alimentare .

Modalità di pagamento

Così come previsto dall’art. 1 c. 679 L. 160/2019 “legge di bilancio 2020”, con decorrenza 1° gennaio 2020  per poter beneficiare delle detrazioni Irpef del 19%  è necessario che il pagamento della spesa (1) sia effettuato con:
- assegno/bonifico bancario o postale
- carte di debito, di credito e prepagate (articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 431/2020 a domanda di interpello ha precisato che  “…  il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito …. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Riferimento normativo articolo 15 - Detrazioni per oneri comma 1 lettera c bis) T.u.i.r. circolare 55/2001 Agenzia delle Entrate.
Note

La documentazione della spesa può essere   costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di   pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno   sostenuto.
Se il documento è intestato al bambino o ad   un solo coniuge, è possibile specificare, con annotazione sul documento   medesimo, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

(1) 
dal 2020 l’importo passa da € 387,34 a € 500 (art. 1, comma 361, L. 27.12.2019, n. 160)
dal 2021 l’importo passa da € 500,00 a € 550 (L. di Bilancio 2021 art. 1 – comma 333)

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