I termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP sono:
- al 30 giugno senza maggiorazione dello 0,40%;
- al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Soggetti IRES
i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, fermo restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero rateizzato entro e non oltre il 16 novembre (art. 20 del D.Lgs. 241/97) in tal caso le rate successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ciascun mese (salvo il mese di agosto in cui la scadenza è fissata al giorno 20).
Per i soggetti IRES che approvano il bilancio nel mese di giugno 2022 in applicazione dell’art. 2364 co 2 C.C. che consente - a determinate condizioni - l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni (al momento non è stato riproposto il «differimento automatico» dell’art. 106 D.L. 18/2020 a causa dell’emergenza Coronavirus) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP sono:
- al 31 luglio senza maggiorazione dello 0,40% (domenica, per cui «scivola» al 22 agosto poiché il 20 cade di sabato – le istruzioni precisano che anche la seconda rata scadrà il 22 agosto ma senza applicazione degli interessi di rateazione)
- al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%
Per i soggetti IRES che si avvalgono del maggior termine di 180 giorni i suddetti versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Anche in questo caso i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/97: in tal caso le rate successive alla prima devono essere versate entro il 16 di ciascun mese (salvo agosto al 22 cadendo il 20 di sabato) e la rateazione non può andare oltre il 16 novembre.