Imposta di bollo su fatture elettroniche

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L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato per ogni trimestre solare.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. 
Per il pagamento dell’imposta di bollo, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto (Legge di Bilancio 2021 art. 1 - comma 1108).

Riepilogo scadenze:
- I trimestre – entro il 31.05
- II trimestre – entro il 30.09
- III trimestre – entro il 30.11
- IV trimestre – entro il 28.02
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di € 250,00, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di € 250,00, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
L'Agenzia delle Entrate rende periodicamente disponibile (entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento - limitatamente al 2 trimestre entro il giorno 20), nell'area riservata di ciascun contribuente (portale fatture e corrispettivi), l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture transitate dal S.d.I..


Modalità di pagamento:
Il versamento può essere effettuato con il mod. F24 o tramite l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia con addebito diretto sul c/c.

Nel caso di pagamento con mod. F24 i codici tributo da utilizzare sono:
- 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 1° trimestre
- 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 2° trimestre
- 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 3° trimestre
- 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - 4° trimestre
- 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
- 2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI.
nel caso di versamento relativo a più trimestri (per debiti non superiori a € 250,00), il pagamento va effettuato riportando per ciascun periodo il relativo codice e l’importo dovuto.

Sanzioni
In caso di mancato o insufficiente versamento dell’imposta si applica la sanzione:
- del 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- del 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- dell’1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;
con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento in assenza di contestazione della violazione.
(Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14 l’Agenzia delle Entrate).
In caso di mancato pagamento nei termini, iè possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997).

Ravvedimento operoso
Il servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
alcola automaticamente:
- la sanzione ridotta (codice tributo
2525);
- gli interessi (codice tributo 2626 ).

Riferimenti normativi:
art. 6, comma 2, DM 17.6.2014
DM 4.12.2020 pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314
,
Legge di Bilancio 2021 art. 1 - comma 1108
Agenzia delle Entrate provvedimento 04.02.2021 prot. 34958

ved.: Guida Agenzia delle Entrate Imposta di bollo su fatture elettroniche

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