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Riferimento normativo |
legge fallimentare (R.D. 267/1942): |
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Reato |
l'imprenditore che ha: |
| Soggetto attivo | - amministratori; - direttori generali, - dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; - i sindaci; - liquidatori. se: •1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; •2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. |
| Momento consumativo del reato | |
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Luogo consumativo del reato |
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Sanzione |
reclusione da tre mesi a dieci anni; |
| Pene accessorie | Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. |
| Procedibilità | |
| Custodia cautelare | |
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Prescrizione |
10 anni + 1/4 |
Giurisprudenza:
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note: