La compensazione è uno strumento che consente al contribuente di utilizzare i crediti tributari per pagare i debiti fiscali, tramite modello F24.
La compensazione diventa indebita quando il contribuente utilizza crediti inesistenti o non spettanti, oltre determinati limiti, al fine di ridurre o azzerare il proprio debito fiscale.
Quando si configura
Il reato si configura quando:
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si compensano crediti non spettanti (esistenti ma privi dei requisiti di legge per l’utilizzo);
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si compensano crediti inesistenti (mai maturati o creati artificiosamente);
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l’ammontare annuo dei crediti indebitamente compensati supera € 50.000;
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la compensazione avviene tramite presentazione di uno o più modelli F24.
Riferimento normativo
Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione;
Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 1 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Reato
Indebita compensazione.
Chiunque utilizza in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a € 50.000, commette reato.
Momento consumativo del reato
È un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui viene effettuata la compensazione indebita (presentazione del modello F24 con utilizzo del credito).
Cause di non punibilità
Il reato non é punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Sanzione
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Crediti non spettanti: reclusione da 6 mesi a 2 anni;
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Crediti inesistenti: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
- Il reato non é punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica
Custodia cautelare
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Non prevista la custodia in carcere;
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Non previste altre misure cautelari personali.
Prescrizione
6 anni, prorogabili fino a 7 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi.
Giurisprudenza
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Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 3374/2025
L’indebita compensazione si configura sia in caso di compensazione orizzontale (tra tributi diversi) sia in caso di compensazione verticale (all’interno dello stesso tributo). -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 40324/2021
Il collegio sindacale che attesta crediti IVA fittizi può rispondere a titolo di concorso nel reato, essendo tenuto a verificare la veridicità delle scritture contabili. - Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 2351/2023
L’apposizione del visto di conformità su dichiarazioni con crediti inesistenti integra concorso nel reato, in quanto presuppone la verifica formale della documentazione di supporto.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale che conosce o tollera la falsità dei crediti portati in compensazione può essere ritenuto penalmente responsabile per concorso nel reato e civilmente responsabile per i danni arrecati.
Visto di conformità
Il visto di conformità è uno strumento di controllo che, se apposto senza le dovute verifiche:
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può determinare responsabilità penale del professionista per concorso nel reato;
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richiede una check-list di controllo come previsto dalla Circolare AE n. 57/2009 e dalla Nota esplicativa del 31/01/2020;
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impone la conservazione delle scritture contabili e della documentazione di supporto relativa ai crediti compensati.
Note