Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si configura quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, distorce la rappresentazione della realtà contabile e fiscale, pur senza utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Si tratta di un comportamento ingannevole che, attraverso una serie di artifici contabili, omissioni, manipolazioni o altre condotte simulatorie, induce in errore l’Amministrazione finanziaria, facendo risultare un’imposta dovuta inferiore a quella effettiva.
Quando si configura
La dichiarazione fraudolenta si considera commessa mediante altri artifici quando:
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si usano documenti falsi diversi dalle fatture;
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si occultano componenti attive del reddito;
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si indicano passività fittizie o si sovrastimano costi realmente sostenuti;
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si adottano operazioni simulate, contabilità "creativa" o doppi registi contabili;
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si realizzano operazioni elusive mascherate da operazioni ordinarie.
Riferimento normativo
Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 2 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Reato
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, con indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi o di operazioni simulate, tali da alterare il risultato fiscale attraverso mezzi idonei a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.
Momento consumativo del reato
È un reato istantaneo che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.
Cause di non punibilità
Il reato non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Sanzione
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Reclusione da 3 a 8 anni.
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica
Custodia cautelare
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No custodia in carcere
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No misure cautelari personali
Prescrizione
8 anni (eventualmente interrotti fino a 10 anni)
Giurisprudenza
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Cassazione Penale, Sez. III, Sent. n. 36719/2020
Il reato di cui all’art. 3 del D. Lgs. 74/2000 richiede l’esistenza di comportamenti fraudolenti diversi dall’utilizzo di fatture false, idonei a ingannare l’amministrazione finanziaria: può consistere in scritture contabili ideologicamente false, bilanci non veritieri, o simulazioni contrattuali. -
Cassazione Penale, Sez. III, Sent. n. 2882/2021
È configurabile il reato anche in caso di occultamento sistematico di componenti positivi di reddito mediante manipolazione del magazzino o dei criteri di valutazione contabile. - Cass. Pen., Sent. 32525/2025
Costituisce causa di non punibilità per la lieve tenuità del fatto l'integrale pagamento del debito, comprensivo di sanzioni ed interessi, rileva come causa di non punibilità per la lieve tenuità del fatto.
Collegio sindacale
La mancata vigilanza da parte del collegio sindacale, in presenza di evidenti manovre contabili simulate o artificiose, può comportare responsabilità a titolo di concorso nel reato, qualora emerga conoscenza o colposa sottovalutazione dei comportamenti fraudolenti.
Visto di conformità
L’apposizione del visto di conformità su una dichiarazione contenente artifici contabili può integrare concorso nel reato, laddove non sia stato svolto un controllo formale adeguato, come stabilito dalla Circolare Agenzia Entrate n. 57/2009 e successive.
Verifiche minime richieste:
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regolare tenuta della contabilità;
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corrispondenza tra dichiarazione e scritture contabili;
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congruenza tra valori di bilancio e documentazione giustificativa;
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valutazione critica di operazioni atipiche o straordinarie.