La dichiarazione infedele si verifica quando il contribuente indica nella dichiarazione annuale dei redditi o dell’IVA elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi inesistenti, senza però usare mezzi fraudolenti come fatture false o altri artifici.
È un comportamento non fraudolento ma comunque idoneo a determinare un’imposta inferiore a quella dovuta, configurando quindi un reato penale tributario.
Quando si configura
La dichiarazione infedele si configura quando:
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si sottostimano i ricavi o i compensi;
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si sovrastimano costi e oneri deducibili o detraibili;
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si dichiarano detrazioni o crediti d’imposta non spettanti;
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non si indicano redditi derivanti da attività estere;
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l’imposta evasa supera € 150.000,
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l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione supera il 10% del totale o, comunque, € 3.000.000.
Riferimento normativo
Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele
Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 2 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Reato
Dichiarazione infedele
Consiste nell’indicare nella dichiarazione annuale, al fine di evadere le imposte, elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi inesistenti, senza utilizzare documenti falsi o artifici fraudolenti.
Momento consumativo del reato
Al momento della presentazione della dichiarazione infedele.
Cause di non punibilità
Il reato non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Sanzione
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Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni; èpossibile accedere al patteggiamento senza aver preventivamente estinto il debito tributario (Cassazione - sentenza 11620/2021 - 7415/2021 - 10800/2019 - 48029/2019).
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica
Custodia cautelare
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No custodia cautelare in carcere
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No altre misure cautelari personali
Prescrizione
8 anni (eventualmente prorogabili fino a 10 anni in caso di atti interruttivi)
Giurisprudenza
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Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 2561/2022
La dichiarazione infedele si distingue dalla frode fiscale per l'assenza di documentazione falsa o artifici: è sufficiente la consapevole alterazione dei dati contabili e fiscali dichiarati. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 31105/2017
Il reato può essere commesso anche per omissione, ad esempio non dichiarando redditi da investimenti all’estero, purché il superamento delle soglie sia accertato.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale può essere ritenuto civilmente responsabile per i danni causati da una dichiarazione infedele qualora ometta i controlli di propria competenza. Tuttavia, in assenza di elementi fraudolenti, è difficilmente configurabile un concorso nel reato penale, salvo negligenze gravi e reiterate.
Visto di conformità
Il professionista abilitato che appone il visto su una dichiarazione infedele senza le dovute verifiche può essere responsabile in sede disciplinare e civilistica, oltre che concorso nel reato, se sussistono profili di dolo o colpa grave.
Verifiche essenziali:
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coerenza tra dichiarazione e contabilità;
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verifica della documentazione di supporto;
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corretta applicazione delle norme di deducibilità e detraibilità;
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adeguata check-list operativa e tracciabilità dei controlli effettuati.
Note
Il fornitore deve provare, qualora sia accertata la presenza di dichiarazioni d’intento ideologicamente false, di aver adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode. Se il fornitore poteva intuire l’intento fraudolento sarà chiamato a versare l’Iva non addebitata in fattura oltre alle sanzioni con il rischio concreto che, se venissero superate le soglie penali, vi sia anche la segnalazione alla procura per il reato di infedele dichiarazione ex articolo 4 del Dlgs 74/2000 (Cassazione 176/2015, 4593/2015, 19898/2016; 14936/2018 e 1988/2019)
In tal modo verrebbe scongiurato il rischio penale. Infatti potrebbe operare la causa di non punibilità ai fini penali prevista dall’articolo 13, comma 2, del Dlgs 74/2000, secondo cui la fattispecie di dichiarazione infedele non è punibile qualora i debiti tributari (comprese sanzioni ed interessi) siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti a seguito di ravvedimento operoso.
Questo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.