Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si realizza quando un soggetto, al fine di consentire a terzi l’evasione fiscale, predispone e rilascia documentazione falsa, attestante operazioni mai avvenute, in tutto o in parte.

Questa condotta alimenta la frode fiscale su larga scala, fornendo a soggetti terzi (società, imprenditori, professionisti) i mezzi per creare costi fittizi, abbattere i ricavi reali e dichiarare meno imposte.


Quando si configura

Il reato si configura quando:

  • si emettono fatture o documenti fiscalmente rilevanti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;

  • si tratta di operazioni mai avvenute o realizzate da soggetti fittizi o interposti;

  • le fatture/documenti sono idonei ad essere utilizzati da altri per abbattere il carico fiscale;

  • non è necessario che il documento sia effettivamente utilizzato dal destinatario: è sufficiente l’emissione.


Riferimento normativo

Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000


Reato

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione di imposte, emette o rilascia fatture o documenti falsi, attestanti operazioni mai effettuate, in tutto o in parte.


Momento consumativo del reato

Reato istantaneo che si perfeziona nel momento dell’emissione della fattura o del documento falso, indipendentemente dal suo utilizzo effettivo.


Sanzione

  • Reclusione da 4 a 8 anni


Procedibilità

D’ufficio


Competenza

Tribunale in composizione monocratica


Custodia cautelare

  • Ammissibile custodia cautelare in carcere se ricorrono gravi indizi e esigenze cautelari;

  • Possibili misure cautelari personali alternative.


Prescrizione

8 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di atti interruttivi.


Giurisprudenza

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 10638/2022
    Il reato è configurabile anche nel caso in cui l’operazione sia soggettivamente inesistente, ossia effettuata con un soggetto fittizio o interposto, privo di struttura e autonomia operativa.

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 18259/2019
    Non è necessario che il documento venga effettivamente utilizzato nella dichiarazione del destinatario: l’emissione con finalità evasiva è sufficiente.


Collegio sindacale

Nel caso di società, l’organo di controllo che non segnala l’utilizzo sistemico di documenti falsi emessi o ricevuti può essere ritenuto civilmente responsabile. La responsabilità penale per concorso nel reato è possibile se il collegio sindacale è coinvolto attivamente o tollera consapevolmente tali condotte.


Visto di conformità

Il visto di conformità può rilevare in concorso solo in caso di successivo utilizzo della fattura falsa da parte del beneficiario, non dell’emittente. Tuttavia, qualora il professionista sia coinvolto sia nell’emissione che nell’utilizzo, può rispondere penalmente.

coinvolto attivamente o tollera consapevolmente tali condotte.


Note

 

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