Omesso – carente versamento ritenute dovute o certificate

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Il reato di omesso versamento di ritenute si verifica quando il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) trattiene le ritenute IRPEF ai propri dipendenti o collaboratori ma non le versa all’Erario entro il termine previsto, per importi superiori alle soglie penali.

Si tratta di una violazione grave, poiché il contribuente sostituito ha già assolto il proprio obbligo fiscale mediante la trattenuta, ma lo Stato non riceve le somme trattenute.


Quando si configura

Il reato sussiste quando:

  • il sostituto d’imposta ha operato le ritenute IRPEF (su stipendi, compensi, pensioni, ecc.);

  • le ritenute sono certificate nel modello CU rilasciato al sostituito;

  • tali ritenute non vengono versate all’Erario entro il termine previsto;

  • l’ammontare non versato è superiore a € 150.000 per ciascun periodo d’imposta.


Riferimento normativo

Art. 10-bis D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute certificate

Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 1 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario


Reato

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate.
Il sostituto d’imposta che non versa le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un importo annuo superiore a € 150.000, è penalmente responsabile.


Momento consumativo del reato

Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (l’articolo 7, comma 1, lett. b), del Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, ha modificato la soglia di punibilità del reato con effetto dal 22 ottobre 2015 - in precedenza era prevista la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versasse entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute "esclusivamente" risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta).


Cause di non punibilità

Se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributati, compreso sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito procedure conciliative.

Se il debito è in fase di estinzione a seguito di rateazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento con facoltà, da parte del giudice, di prorogare una sola volta tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 3 mesi.


Sanzione

  • Reclusione da 6 mesi a 2 anni; E’ possibile il patteggiamento (art. 444 c.p.p.).

  • Oltre a:
    - interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni;
    - incapacità fi contattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni;
    - interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni;
    - interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
    - pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..

Procedibilità

D’ufficio


Competenza

Tribunale in composizione monocratica


Custodia cautelare

  • Non prevista la custodia cautelare in carcere;

  • Non previste altre misure cautelari personali.


Prescrizione

6 anni, prorogabili fino a 7 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi.


Giurisprudenza

  • Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 37424/2013
    Il reato è consumato alla scadenza del termine per il versamento e non può essere sanato dal pagamento tardivo.

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 39882/2018
    La responsabilità penale non viene esclusa neanche in caso di crisi di liquidità: il sostituto d’imposta ha comunque incassato le somme trattenute ai lavoratori.

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 38016/2021
    È irrilevante che le ritenute non siano state indicate nel modello F24: ciò che conta è l’avvenuta certificazione nel modello CU.

  • Cass. Pen., Sent. n. 324222/2023
    Per la sussistenza del delitto di omesso versamento di ritenute certificate è necessario accertare l’esistenza di certificazioni delle ritenute; non essendo sufficiente il deposito del modello 770 che al massimo può rappresentare un indizio 
  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 13135/2025
    La condotta penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggior termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale. Pertanto Il responsabile è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine finale previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente (nel caso specifico il curatore fallimentare), a prescindere da chi abbia ricoperto in precedenza tale carica.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale non risponde penalmente per il reato, ma può essere chiamato a rispondere civilmente per omessa vigilanza, se non segnala agli organi sociali e agli enti competenti il rischio derivante dal mancato versamento delle ritenute.


Visto di conformità

Il visto di conformità non rileva direttamente per questo reato, in quanto non riguarda il versamento delle ritenute, ma solo la compensazione dei crediti fiscali. Tuttavia, il professionista deve prestare attenzione in sede di controllo, in quanto il mancato versamento delle ritenute è spesso un campanello d’allarme di criticità finanziaria


Note

Il visto di conformità non rileva direttamente per questo reato, in quanto non riguarda il versamento delle ritenute, ma solo la compensazione dei crediti fiscali. Tuttavia, il professionista deve prestare attenzione in sede di controllo, in quanto il mancato versamento delle ritenute è spesso un campanello d’allarme di criticità finanziaria.

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