Il reato di omesso versamento IVA si verifica quando il contribuente, pur avendo regolarmente presentato la dichiarazione annuale, non versa entro il termine previsto l’imposta sul valore aggiunto dovuta, per un ammontare superiore a determinate soglie.
La condotta è particolarmente grave perché l’imposta è stata incassata dai clienti e trattenuta dal contribuente, che avrebbe dovuto riversarla all’Erario.
Quando si configura
Il reato si configura quando:
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è stata presentata la dichiarazione IVA annuale;
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l’IVA risultante dalla dichiarazione non viene versata entro il termine previsto per il saldo (normalmente 30 aprile dell’anno successivo);
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l’ammontare dell’IVA non versata è superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta (nel caso in cui l’omissione riguardi un ammontare di poco superiore la soglia penale e, comunque, entro il 14% di € 250.000, è applicabile la causa di non punibilità - Corte di Cassazione sentenza n. 32652/2021 depositata il 02.09.2021).
Riferimento normativo
Art. 10-ter D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di iva
Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 1 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Reato
Omesso versamento IVA.
Il contribuente, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non versa entro i termini di legge l’IVA dovuta, quando l’importo supera la soglia di rilevanza penale.
Momento consumativo del reato
È un reato omissivo proprio che si consuma alla scadenza del termine per il versamento (generalmente il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento).
Cause di non punibilità
Il reato non é punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
Sanzione
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Reclusione da 6 mesi a 2 anni
- Oltre a:
- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 6 anni;
- incapacità fi contattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni;
- interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni;
- interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
- pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica
Custodia cautelare
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Non è prevista custodia cautelare in carcere;
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Non previste altre misure cautelari personali.
Prescrizione
6 anni, prorogabili fino a 7 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi.
Giurisprudenza
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Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 37424/2013
Il reato si consuma alla scadenza del termine per il versamento e non può essere sanato da eventuali pagamenti successivi. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 15893/2020
La crisi di liquidità non esclude la punibilità se il contribuente ha comunque incassato l’IVA dai clienti, potendo quindi riversarla allo Stato. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 16049/2016
L’omesso versamento è configurabile anche in presenza di rateizzazioni non onorate: il pagamento parziale non esclude il reato per la parte rimasta insoluta. - il soggetto responsabile è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine riportato al punto precedente, a prescindere dal fatto che ricoprisse o meno tale carica all'atto della presentazione della dichiarazione (Cass. pen. 2741/2017; 6168/2023).
- il reato si estingue se, nel termine di 5 anni, l’imputato non commette un delitto della stessa indole (Cassazione n. 11732/2021 - IV sez. penale);
- in caso di crisi di liquidità, deve essere considerato se, dalla documentazione presente in atti, emerge che l’imputato si è efficacemente attivato, con tutti i mezzi a sua disposizione, (nel caso specifico aveva anche attinto al suo patrimonio personale), al fine di reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie (Cassazione n. 43913 del 29.11.2021 sez. penale);
- non è punibile per particolare tenuità del fatto l’omesso versamento Iva se il contribuente ha pagato integralmente il debito anche dopo l’apertura del dibattimento (Corte di cassazione sentenza n. 28031 depositata il 28.06.2023);
- reato commesso anche quando sono state regolarmente presentate le comunicazioni IVA, previste dall'art. 8-bis del d.P.R. 22 luglio :L998, n. 322, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità" (Cassazine Sez. 3 - , Sentenza n. 7135 del 17/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021).
- reato commesso dall’amministratore di diritto come autore principale in quanto direttamente obbligato (Corte di cassazione sentenza n. 40490 depositata il 05.10.2023);
Collegio sindacale
L’organo di controllo non risponde penalmente per l’omesso versamento IVA, ma può essere chiamato a rispondere civilmente per omessa vigilanza, se non ha segnalato in bilancio o nelle relazioni le gravi criticità di liquidità e i rischi connessi.
Visto di conformità
Il visto di conformità non ha un ruolo diretto in questo reato, in quanto riguarda la compensazione dei crediti IVA. Tuttavia, in sede di controllo preventivo, il professionista può rilevare situazioni di IVA non versata e segnalarle, al fine di evitare il superamento della soglia penale.
Note: