Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si verifica quando il contribuente, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o IVA già accertate o dovute, occulta o distrae i propri beni o compie altre operazioni simulate tali da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Erario.
Non si tratta quindi di un illecito legato alla dichiarazione, ma di una condotta successiva, posta in essere per ostacolare l’azione esecutiva del Fisco.
Quando si configura
Il reato si configura quando:
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il contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, compie atti fraudolenti come:
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intestazioni fittizie di beni a terzi;
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donazioni simulate;
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costituzione di trust o fondi patrimoniali con intenti fraudolenti;
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cessioni simulate di quote o partecipazioni societarie;
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tali atti rendono inefficace o più difficile la riscossione coattiva;
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l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi oggetto di sottrazione supera € 50.000.
Riferimento normativo
Reato
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Chiunque, al fine di evitare il pagamento delle imposte sui redditi o sull’IVA, di importo superiore a € 50.000, occulta o distrae i propri beni o pone in essere atti simulati, è penalmente responsabile.
Momento consumativo del reato
È un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui viene compiuto l’atto fraudolento di distrazione o simulazione, indipendentemente dall’effettiva realizzazione del danno erariale.
Sanzione
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Reclusione da 6 mesi a 4 anni ; il versamento integrale del debito tributario comporta l’impossibilità di mantenere il sequestro preventivo (Corte di Cassazione -Terza Sezione penale sentenza n. 12084 del 22 marzo 2023)
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica
Custodia cautelare
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Non prevista la custodia cautelare in carcere nella prassi ordinaria;
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Possibili misure cautelari personali in presenza di atti fraudolenti rilevanti.
Prescrizione
6 anni, prorogabili fino a 7 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi.
Giurisprudenza
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Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 29943/2025
È configurabile il reato anche quando i comportamenti che appaiono formalmente leciti ma, complessivamente, rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria (nello specifico cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice) - Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 43809/2021
È configurabile il reato anche quando la sottrazione avviene mediante atti formalmente leciti (es. costituzione di un fondo patrimoniale), se posti in essere con dolo specifico di eludere il pagamento delle imposte -
Cass. Pen., Sez. Unite, Sent. n. 1235/2020
La mera difficoltà economica o l’insolvenza non integra il reato: occorre un comportamento fraudolento, cioè artifici idonei a sottrarre beni all’esecuzione. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 5096/2019
Il reato è configurabile anche in caso di trasferimento fittizio di quote societarie a prestanome, finalizzato a ostacolare la riscossione. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 36290/2011
Il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario.
Collegio sindacale
L’organo di controllo societario non concorre penalmente nel reato salvo consapevole partecipazione agli atti fraudolenti (ad esempio avallando simulazioni di operazioni societarie). Può tuttavia incorrere in responsabilità civile per omessa vigilanza.
Visto di conformità
Il visto di conformità non rileva direttamente in questo reato, in quanto non riguarda la dichiarazione o la compensazione di crediti, ma la fase esecutiva di riscossione. Tuttavia, i professionisti che assistono il contribuente possono essere chiamati a rispondere in concorso se progettano o favoriscono atti simulatori fraudolenti.
Note
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