Sanzioni C.C.I.A.A. (denunce)

Utility

Condividi

 Registro imprese

La violazione degli obblighi di esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi previsti dall'art. 2630 del codice civile sono così sanzionate:

dal 15.11.2011 (1) (2)
- sanzione base: (Articolo 2630 c.c.)
   minimo € 103,00 (€ 45,78 in caso di adempimento eseguito entro un mese dalla scadenza);
   massimo € 1.032,00  (€ 458,67in caso di adempimento eseguito entro un mese dalla scadenza);
- sanzione per deposito bilanci :
il Codice Civile, all’articolo 2435 e, per le società in liquidazione, all’articolo 2490, pone in capo agli amministratori/liquidatori delle società di capitali e delle società cooperative, l’obbligo di depositare al Registro delle Imprese il bilancio annuale entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea.
La sanzione applicabile è la seguente:
- se il ritardo non supera i 30 giorni: da € 45,78 a € 458,67;
- dal trentunesimo giorno di ritardo in poi: da € 137,33 a € 1.367.
Ulteriori effetti sono:
- la mancata decorrenza del termine triennale per le impugnazioni per nullità;
- la possibile causa di scioglimento dopo cinque esercizi consecutivi senza deposito, e, in liquidazione;
- la cancellazione d’ufficio dopo tre esercizi senza deposito.

------
(1) fino al 15.11.2011
minimo di € 206 - massimo di € 2.065 aumentata di un terzo nel caso di bilanci.
(2) Per ogni componente del consiglio di amministrazione e, se nominati, per ciascun sindaco.

I nostri professionisti sono a tua disposizione!

Contattaci per ricevere supporto e consulenza su misura per le tue esigenze.

Studio Montanaro
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30

Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua email e sottoscrivi l'iscirizione alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle nostre attività.