
La violazione degli obblighi di esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi previsti dall'art. 2630 del codice civile sono così sanzionate:
dal 15.11.2011 (1) (2)
- sanzione base: (Articolo 2630 c.c.)
minimo € 103,00 (€ 45,78 in caso di adempimento eseguito entro un mese dalla scadenza);
massimo € 1.032,00 (€ 458,67in caso di adempimento eseguito entro un mese dalla scadenza);
- sanzione per deposito bilanci :
il Codice Civile, all’articolo 2435 e, per le società in liquidazione, all’articolo 2490, pone in capo agli amministratori/liquidatori delle società di capitali e delle società cooperative, l’obbligo di depositare al Registro delle Imprese il bilancio annuale entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea.
La sanzione applicabile è la seguente:
- se il ritardo non supera i 30 giorni: da € 45,78 a € 458,67;
- dal trentunesimo giorno di ritardo in poi: da € 137,33 a € 1.367.
Ulteriori effetti sono:
- la mancata decorrenza del termine triennale per le impugnazioni per nullità;
- la possibile causa di scioglimento dopo cinque esercizi consecutivi senza deposito, e, in liquidazione;
- la cancellazione d’ufficio dopo tre esercizi senza deposito.
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(1) fino al 15.11.2011
minimo di € 206 - massimo di € 2.065 aumentata di un terzo nel caso di bilanci.
(2) Per ogni componente del consiglio di amministrazione e, se nominati, per ciascun sindaco.