Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, hanno pertanto l'obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori dipendenti, nonché ogni anticipo di essa, con modalità tracciabile (1) con una delle seguenti madalità:
- bonifico sul conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
In caso di violazione delle predette regola di pagamento si applica una sanzione cha va da € 1.000 a € 5.000.
(1) obbligo introdotto dall’articolo 1, commi 910 – 914, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205 (Manovra 2018).
(2) La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (articolo 1, comma 912, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205 (Manovra 2018).