
La Legge di Bilancio 2023 ha aggiunto un periodo all’art 6 comma 9 bis 3del D Lgs n 471 1997 prevedendo che se il cessionario/committente èstato partecipe ad una frode, in caso di operazioni imponibili in reversecharge la detrazione viene disconosciuta con applicazione della sanzione del90 dell’imposta così come previsto dall’art 6 comma 6 del D Lgs n471 1997
Daldettato letterale della disposizione normativa si evince che il mite regimesanzionatorio dei periodi precedenti (sanzione dal 5 al 10 dell’imponibile,con un minimo di 1 000 00 euro senza recupero della detrazione), oltre cheper le operazioni inesistenti ma allo stesso tempo esenti, non imponibili oescluse, dovrebbe operare quando il cessionario/committente, in baseall’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto/potuto sapere della frode ma non ne èstato partecipe