Con il regime di inversione contabile (noto anche come reverse charge) è il cliente (cessionario / committente) a risultare debitore dell’i.v.a. nei confronti dell’erario (articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972), mentre, in tutti gli altri casi “ l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate .
Pertanto il fornitore (prestatore di servizi / cedente) deve fatturare l'operazione senza addebitare l'imposta, indicando nel documento la norma che prevede l’applicazione del regime di inversione contabile (o reverse charge).
La fattura, quindi, viene annotata, a cura del fornitore di beni e/o servizi nel proprio registro delle fatture emesse e riportata nella dichiarazione annuale.
L' operazione così realizzata integra per il prestatore/cedente un'operazione soggetta ad IVA e, di conseguenza, la medesima implica da un lato la piena detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e, dall'altro, la non applicazione dell'imposta di bollo sulla fattura emessa (circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E.).
Il cliente dopo aver integrato la fattura applicando l’i.v.a. in base alle aliquote correnti, deve annotare la stessa:
-
nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento, ovvero, anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (Ved. articoli 23del d.P.R. n. 633 del 1972).
-
nel registro degli acquisti, di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972;
in tal modo,infatti, l' imposta indicata in fattura concorrerà, in occasione delle liquidazioni periodiche, sia come IVA a debito che come IVA a credito, compensando le rispettive voci, salvo l'ipotesi in cui il committente/cessionario sia in regime di limitazione della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.
Soggetti esclusi
Il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972). A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano:
- i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972;
- esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ai quali, agli effetti dell’IVA, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all’articolo 74-quater, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Ambito di applicazione
Rientrano nell’applicazione del regime IVA di inversione contabile (o reverse charge):
- le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti). (con decorrenza dal 01.01.2015 - la Finanziaria 2015 introdotto all’articolo 17, comma 6, DPR n. 633/72 la nuova lett. a-ter).
Qui di seguito si riportano i codici di attività ricompresi nella suddetta casistica
Pulizia
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (è esclusa l’attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
Casi particolari:
| descrizione | applicazione reverse charge | |
| Pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali | no | |
| Derattizzazione, spurgo fosse biologiche, tombini, rimozione neve | no |
Ved. |
43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) (non si applica agli estintori quando questi non fanno parte di un impianto complesso)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
Casi particolari:
| descrizione | applicazione reverse charge | |
| forniture di beni con posa in opera | no | in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007) |
| impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio | si |
Ved. |
| impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. L’impianto, considerato nel suo complesso, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno | si | Ved. Circolare 37/E del 2015 |
| impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazioni esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria (cfr. DM n. 37 del 2008); | si | Ved. Circolare 37/E del 2015 |
| installazione di impianti funzionali allo svolgimento dell’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio | no | Ved. Circolare 37/E 2015 |
| impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi esterni (es. telecamera) sono necessariamente collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici; | si | Ved. Circolare 37/E del 2015 |
| Impianti completamente rimuovibili | no |
Per esempio quelle relative al cablaggio ed agli impianti di telecomunicazione in quanto può essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio Ved. Art. 13 ter Regolamento Ue n. 1042/2013 |
- le prestazioni di servizi diversi da quelli di cui al punto precedente, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
Qui di seguito si riportano i codici di attività ricompresi nella suddetta casistica
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Casi particolari:
| descrizione | applicazione reverse charge | |
| Preparazione cantiere | no | le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione |
| Rifacimento facciata | si | |
- alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis ) e 8 -ter) del primo comma dell’articolo 10 del DPR 633/1972 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
- alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-ter del presente decreto (in vigore dal 01.01.2016).
- alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 641 come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28.12.1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
- alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni (articolo 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) (art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (di cui (articolo 17, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972) come modificato dalla legge di stabilità 2015);
dal 03.03.2016 non si applica più il reverse charge art. 1, D.Lgs. 11.02.2016, n. 24 a:
-
alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3);]
-
alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere
Iva per cassa
Dal 01.01.2015 non è possibile applicare il regime dell’i.v.a. per cassa alle operazioni effettuate applicando il meccanismo del reverse charge.
Pluralità di operazioni
Con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 è stato precisato che, in presenza di un unico contratto di appalto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972 e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.
Sanzioni
| fattura emessa con l’applicazione del reverse charge e di mancata corretta registrazione da parte del cliente si applica | la sanzione fissa da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 20.000,00 |
| fattura erroneamente emessa con l’applicazione del reverse charge | sanzione fissa a carico del cedente da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 10.000,00 (al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cessionario/committente). |
| fattura erroneamente emessa con applicazione dell’i.v.a. anziché con l’applicazione del reverse charge |
la sanzione fissa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 10.000,00 (al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cedente/prestatore). Se l’errata applicazione dell’i.v.a. è dovuta all’intento di evasione o di frode di cui il cessionario / committente erra consapevole si applica la sanzione dal 90 al 180 % dell’imposta. |