
Il sismabonus, che la legge di bilancio ha prorogato fino alla fine del 2024, è un'agevolazione fiscale destinata a incentivare interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici con percentuali di detrazione che variano a seconda della tipologia dell'intervento e del soggetto che li commissiona. (variano, dal 50% all'85%) (1)
Con l'art. 24 del Dl 36/2022 è stata resa obbligatoria, anche per gli interventi relativi al sismabonus, la comunicazione preventiva all'Enea il tutto al fine di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”.
| beneficiari |
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| requisiti dei beneficiari |
titolo di possesso dell'immobile oggetto dei lavori::
o, comunque, legati al possessore in qualità di:
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| Requisiti immobile | - qualsiasi tipologia edificio: civile abitazione (anche se non adibita ad abitazione principale) o ad attività produttive; - ricadente nelle zone sismiche pericolose (zone 1 e, dal 1° maggio 2019, 2 e 3, indicate nell'allegato A dell'OPCM 20 marzo 2003, aggiornata con la mappa pubblicata sul sito della protezione civile; - per le spese effettuate dal 2021 al 2024, il titolo edilizio deve essere stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 indipendentemente dalla data in cui sono state avviate le procedure autorizzative. |
| spesa massima agevolabile | € 96.000 per unità immobiliare (comprese le pertinenze anche se accatastate separatamente Risp. AE 27 agosto 2020 n. 281). In caso di interventi che consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. |
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Tipologia di intervento agevolabile |
La detrazione ordinaria, in assenza cioè delle particolari condizioni indicate successivamente, è del 50% della spesa - interventi di demolizione e ricostruzione relativi a ristrutturazione edilizia che conservi l'edificio esistente, anche con volumetria superiore o inferiore (anche con più appartamenti, se le norme urbanistiche lo permettono) e non, generalmente, di una nuova costruzione (Risp. AE 27 agosto 2020 n. 281). Tuttavia, se la demolizione e ricostruzione riguarda una unità immobiliare danneggiata e inagibile di pari volumetria, di diversa forma e prospetti in modo da risultare a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità e impiantistica, ed è stata effettuata in un Comune che ha dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta anche se, per vincoli paesaggistici riguardanti l'unità immobiliare, il Comune ha rilasciato il titolo di nuova costruzione (Risp. AE 3 giugno 2021 n. 389). |
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Documentazione necessaria |
Ai fini dell'ammissione al Sisma Bonus è necessario:
non possibile beneficiare della detrazione in caso di asseverazione presentata successivamente all'inizio dei lavori, (Risp. AE 26 giugno 2020 n. 194). |
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Periodo |
Il beneficio spetta per tutte le spese sostenute dal 2021 fino al 2024 (principio di cassa, salvo per le imprese che applicano il principio di competenza, se in contabilità ordinaria). |
| Beneficio | La percentuale di detrazione varia a seconda di vari elementi (ved tabella in coda alla pagina) (*) |
| Modalità di fruizione |
5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. |
| Cessione del credito |
Limitatamente alle spese di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sia sui singoli edifici che sulle parti comuni, alle cui ultime vanno aggiunti anche quelli di manutenzione ordinaria) sostenute negli anni 2020-2024 (ll'importo della detrazione (credito) può essere ceduto ai terzi o può essere richiesto ai fornitori lo sconto in fattura, senza facoltàdi successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. |
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Sismabonus acquisti |
Nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), realizzate da imprese di costruzione e/o ristrutturazione immobiliare, che entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque con atto stipulato entro il 31/12/2024, provvedono alla vendita degli immobili oggetto di intervento la detrazione d'imposta spetta all'acquirente.
- il limite di spesa restadi € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno. Nel caso di acquisti rogitati successivamente al 1° luglio 2020 per i quali spetta il superbonus del 110% , il contribuente non può decidere di avvalersi delle detrazioni del sismabonus (Risp. AE 10 maggio 2021 n. 318). |
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Miglioramento classe di rischio sismico |
Detrazione |
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edifici non condominiali |
Interventi su parti comuni di condomini |
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Intervento autonomo |
Intervento congiunto per risparmio energetico (c.d. sisma-ecobonus combinato) |
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una classe |
70% |
75% (1) |
80% (2) |
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due classi |
80% |
85% (1) |
85% (2) |
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(1) totale spesa non superiore a € 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari prima dell'inizio dei lavori, sia principali che pertinenziali, di ciascun edificio (art. 14 c. 2 quater.1. DL 63/2013 conv. in L. 90/2013). (2) la detrazione alternativa è ripartibile in 10 quote e il limite di spesa sale a € 136.000 per unità immobiliare sia principale che pertinenziale. |
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