sismabonus

Il sismabonus, che la legge di bilancio ha prorogato fino alla fine del 2024,  è un'agevolazione fiscale destinata a incentivare interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici con percentuali di detrazione che variano a seconda della tipologia dell'intervento  e del soggetto che li commissiona. (variano, dal 50% all'85%) (1)

Con l'art. 24 del Dl 36/2022 è stata resa obbligatoria, anche per gli interventi relativi al sismabonus, la comunicazione preventiva all'Enea il tutto al fine di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”.

beneficiari
  • persone fisiche (anche non residenti in Italia), compreso gli esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • società;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

requisiti dei beneficiari

titolo di possesso dell'immobile oggetto dei lavori::

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

o, comunque, legati al possessore in qualità di:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
  • il componente dell'unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Requisiti immobile - qualsiasi tipologia edificio: civile abitazione (anche se non adibita ad abitazione principale)  o ad attività produttive;
- ricadente nelle zone sismiche pericolose (zone 1 e, dal 1° maggio 2019, 2 e 3, indicate nell'allegato A dell'OPCM 20 marzo 2003, aggiornata con la mappa pubblicata sul sito della protezione civile;
- per le spese effettuate dal 2021 al 2024, il titolo edilizio deve essere stato rilasciato dopo il 1° gennaio 2017 indipendentemente dalla data in cui sono state avviate le procedure autorizzative.
spesa massima agevolabile                  € 96.000 per unità immobiliare (comprese le pertinenze anche se accatastate separatamente  Risp. AE 27 agosto 2020 n. 281). In caso di interventi che consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Tipologia di intervento agevolabile                                                                                                                                                                                                                                                                

La detrazione ordinaria, in assenza cioè delle particolari condizioni indicate successivamente, è del 50% della spesa

interventi di demolizione e ricostruzione relativi a ristrutturazione edilizia che conservi l'edificio esistente, anche con volumetria superiore o inferiore (anche con più appartamenti, se le norme urbanistiche lo permettono) e non, generalmente, di una nuova costruzione (Risp. AE 27 agosto 2020 n. 281). Tuttavia, se la demolizione e ricostruzione riguarda una unità immobiliare danneggiata e inagibile di pari volumetria, di diversa forma e prospetti in modo da risultare a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità e impiantistica, ed è stata effettuata in un Comune che ha dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta anche se, per vincoli paesaggistici riguardanti l'unità immobiliare, il Comune ha rilasciato il titolo di nuova costruzione (Risp. AE 3 giugno 2021 n. 389).
- interventi di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute sulla parte esistente dell'edificio (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 24);
- interventi finalizzati alla  riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione maggiorata).

Documentazione necessaria

Ai fini dell'ammissione al Sisma Bonus è necessario:

  • asseverazione relativa alla classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dei lavori rilasciata dal progettista dell'intervento strutturale;
  • attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato rilasciata dal direttore dei lavori e il collaudatore statico, al termine dei lavori e il collaudo

non possibile beneficiare della detrazione in caso di asseverazione presentata successivamente all'inizio dei lavori, (Risp. AE 26 giugno 2020 n. 194). 

Periodo 

Il beneficio spetta per tutte le spese sostenute dal 2021 fino al 2024 (principio di cassa, salvo per le imprese che applicano il principio di competenza, se in contabilità ordinaria).  

Beneficio La percentuale di detrazione varia a seconda di vari elementi (ved tabella in coda alla pagina) (*)
Modalità di fruizione

5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Cessione del credito

Limitatamente alle spese di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sia sui singoli edifici che sulle parti comuni, alle cui ultime vanno aggiunti anche quelli di manutenzione ordinaria) sostenute negli anni 2020-2024 (ll'importo della detrazione (credito) può essere ceduto ai terzi o può essere richiesto ai fornitori lo sconto in fattura, senza facoltàdi successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.
In tal caso è necessario comunicare la scelta, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate  (anche mediante intermediari che rilasciano il visto) attraverso il Modello «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» (Servizi Entratel > Servizi Per > Comunicare > Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus) entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

Sismabonus acquisti

Nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), realizzate da imprese di costruzione e/o ristrutturazione immobiliare, che entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque con atto stipulato entro il 31/12/2024, provvedono alla vendita degli immobili oggetto di intervento la detrazione d'imposta spetta all'acquirente.
In tal caso:
- le unità immobiliari oggetto di intervento devono essere ubicate in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
- la detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

- il limite di spesa restadi € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno.

Nel caso di acquisti rogitati successivamente al 1° luglio 2020 per i quali spetta il  superbonus del 110% , il contribuente non può decidere di avvalersi delle detrazioni del sismabonus  (Risp. AE 10 maggio 2021 n. 318). 

(*) 

Miglioramento

classe

di rischio

sismico

Detrazione

edifici

non

condominiali

Interventi su parti comuni di condomini

Intervento

autonomo

Intervento congiunto per

risparmio

energetico

(c.d. sisma-ecobonus combinato)

una classe

70%

75% (1)

80% (2)

due classi

80%

85% (1)

85% (2)

(1) totale spesa non superiore a € 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari prima dell'inizio dei lavori, sia principali che pertinenziali, di ciascun edificio (art. 14 c. 2 quater.1. DL 63/2013 conv. in L. 90/2013). 

(2) la detrazione alternativa è ripartibile in 10 quote e il limite di spesa sale a € 136.000 per unità immobiliare sia principale che pertinenziale.

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