La dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura quando il contribuente inserisce nella dichiarazione elementi passivi fittizi, servendosi di documentazione falsa, con l’obiettivo di ridurre il reddito imponibile e/o l’IVA da versare.
Il reato si fonda sull’utilizzo di fatture false, relative a operazioni mai avvenute (inesistenti in tutto o in parte), emesse da soggetti compiacenti o fittizi, e successivamente annotate nelle scritture contabili e utilizzate nella dichiarazione fiscale.
In caso di consapevolezza della fitizietà del credito acquisito, con la successiva indicazione in dichiarazione si configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Cassazione III sez. penale -sentenza 8653 depositata il 28.02.2024).
Quando si configura
Il reato sussiste quando:
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si utilizzano fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti (mai avvenute);
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si usano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (interposte persone fittizie);
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i documenti vengono annotati in contabilità e inseriti nella dichiarazione fiscale, con la finalità di evadere le imposte;
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l’importo complessivo degli elementi passivi fittizi supera € 100.000.
Riferimento normativo
Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 2 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Reato
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Si realizza attraverso l’inserimento in dichiarazione di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture false o altri documenti che attestano operazioni mai avvenute, al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Momento consumativo del reato
È un reato istantaneo, che si consuma al momento della presentazione della dichiarazione contenente i costi fittizi (nel luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale).
Cause di non punibilità
Il reato non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Sanzione
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Reclusione da 4 a 8 anni; è possibile accedere al patteggiamento senza aver preventivamente estinto il debito tributario (Cassazione - sentenza 11620/2021 - 7415/2021 - 10800/2019 - 48029/2019).
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica
Custodia cautelare
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Possibile custodia in carcere, se ricorrono gravi indizi e rischio di reiterazione
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Possibili altre misure cautelari
Prescrizione
8 anni (prorogabili fino a 10 anni in caso di atti interruttivi)
Giurisprudenza
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Cassazione Penale, Sez. III, Sent. n. 32899/2020
Il reato di dichiarazione fraudolenta si configura anche quando le operazioni risultano solo soggettivamente inesistenti, ovvero quando il fornitore è un mero soggetto interposto senza reale struttura operativa. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 14428/2018
Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il contribuente abbia effettivamente conseguito un vantaggio fiscale: è sufficiente l'inserimento nella dichiarazione di elementi passivi fittizi attraverso documentazione fraudolenta. - Cass. Pen., Sent. 32525/2025
Costituisce causa di non punibilità per la lieve tenuità del fatto l'integrale pagamento del debito, comprensivo di sanzioni ed interessi, rileva come causa di non punibilità per la lieve tenuità del fatto.
Consiglio di amministrazione
In assenza di delega, è legittimo il sequestro preventivo per il singolo componente del Consiglio di amministrazione; ciò in quanto risulterebbe violato l’obbligo di vigilare sulla gestione della società e, conseguentemente, il concorso nel delitto di altri per non aver impedito la dichiarazione fraudolenta (Cassazione sentenza n. 35314 del 22.08.2023)
Collegio sindacale
Il collegio sindacale che attesta o tollera l'utilizzo in contabilità e dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti può essere chiamato a rispondere per concorso nel reato, in quanto obbligato alla verifica della veridicità delle scritture contabili e all'attività di vigilanza.
Visto di conformità
L’apposizione del visto di conformità su una dichiarazione contenente fatture false comporta concorso nel reato, a meno che il professionista dimostri di aver svolto i controlli richiesti dalla normativa vigente.
Secondo Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 2351/2023:
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è necessario verificare:
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la regolarità della contabilità;
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la coerenza tra fatture e operazioni reali;
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la veridicità della documentazione ricevuta;
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è raccomandata l’adozione di check-list di controllo e la conservazione della documentazione giustificativa (anche dei fornitori terzi), secondo quanto previsto dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/2009.