Il reato di omessa dichiarazione si verifica quando il contribuente non presenta, entro i termini previsti dalla legge, la dichiarazione annuale dei redditi o dell’IVA, pur essendovi obbligato, con l'intento di evadere le imposte.

A differenza della dichiarazione infedele o fraudolenta, in questo caso non vi è alcuna dichiarazione presentata. È una condotta di totale omissione, che può causare un danno erariale rilevante per l’Erario.


Quando si configura

Il reato di omessa dichiarazione si configura quando:

  • non viene presentata la dichiarazione annuale dei redditi o IVA;

  • l’omissione è consapevole e volontaria;

  • il debito d’imposta evaso supera i limiti di legge:

    • Redditi (IRPEF/IRES): imposta evasa > € 50.000

    • IVA: imposta evasa > € 50.000

⚠️ L’invio della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza evita il reato e comporta solo una violazione amministrativa.


Riferimento normativo

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione omessa.
Art. 13 D. Lgs. 74/2000 comma 2 - Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario


Reato

Omessa dichiarazione dei redditi o dell’IVA.
Il soggetto obbligato non presenta la dichiarazione, pur essendo tenuto a farlo, al fine di evadere le imposte dovute, con superamento delle soglie di rilevanza penale.


Momento consumativo del reato

Alla scadenza del termine previsto per la presentazione, ovvero:

  • 30 novembre per la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI);

  • 30 aprile per la dichiarazione IVA.


Cause di non punibilità

Il reato non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.


Sanzione

  • Reclusione da 2 a 5 anni; il reato si consuma nel luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. E' possibile accedere al patteggiamento senza aver preventivamente estinto il debito tributario (Cassazione - sentenza 11620/2021 - 7415/2021 - 10800/2019 - 48029/2019).


Procedibilità

D’ufficio


Competenza

Tribunale in composizione monocratica


Custodia cautelare

  • Non prevista la custodia in carcere

  • Non previste altre misure cautelari personali


Prescrizione

8 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di atti interruttivi.


Giurisprudenza

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 35213/2018
    Il reato di omessa dichiarazione è reato istantaneo e si perfeziona alla scadenza del termine legale: non rileva l’eventuale attività accertativa o la presentazione tardiva.

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 29441/2020
    Non sussiste il reato se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza e accompagnata dal versamento delle imposte e delle sanzioni.


Collegio sindacale

In caso di società, l’organo di controllo che non segnala l’omissione della dichiarazione all’assemblea o alle autorità competenti, può essere chiamato a rispondere in sede civile per omessa vigilanza, ma non concorre penalmente, salvo prova di dolo specifico.


Visto di conformità

Il visto di conformità non ha rilevanza diretta nel reato di omessa dichiarazione, in quanto non viene presentata alcuna dichiarazione. Tuttavia, se un professionista consiglia l’omissione o concorre in modo attivo, può essere perseguito per concorso nel reato.


Note

- affidamento di incarico a professionista: 
" .... l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto trattasi di reato omissivo proprio  ... tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo, né da una culpa in vigilando sull'operato del professionista, che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione ..." (Corte di Cassazione, Sez. III Penale Sentenza n. 6820 del 15.02.2024).

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