Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili si verifica quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le proprie scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
La condotta impedisce in maniera grave e definitiva l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, privandola degli strumenti necessari per accertare la reale posizione fiscale del contribuente.
Quando si configura
Il reato è integrato quando:
-
il contribuente occulta (nasconde) oppure distrugge (elimina materialmente) le scritture contabili obbligatorie;
-
l’azione è commessa con dolo specifico, cioè con l’intento di evadere le imposte;
-
la condotta rende impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari;
-
non è necessario che l’evasione si sia effettivamente verificata: basta l’idoneità della condotta a ostacolare i controlli.
Riferimento normativo
Reato
Occultamento o distruzione di documenti contabili.
Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti obbligatori, rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Momento consumativo del reato
Il reato si consuma all’atto della conclusione del controllo e non all’inizio dell’attività ispettiva allorché i documenti vengono richiesti al contribuente (sentenza n. 8316/2022 Corte di Cassazione) senza necessità di verificare un’evasione effettiva (nel luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale).
Sanzione
-
Reclusione da 3 a 7 anni
Procedibilità
D’ufficio
Competenza
Tribunale in composizione monocratica.
Custodia cautelare
-
Ammissibile la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi e esigenze cautelari;
-
Possibili misure cautelari personali alternative.
Prescrizione
8 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di atti interruttivi.
Giurisprudenza
-
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 41029/2019
Il reato è configurabile anche quando i documenti non sono materialmente distrutti, ma sono sottratti all’ispezione o resi indisponibili agli organi di controllo. -
Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 36921/2021
Non è necessario che sia accertata un’evasione: il reato sussiste per la sola condotta idonea a impedire o ostacolare la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Collegio sindacale
Il collegio sindacale che omette di segnalare condotte di occultamento o distruzione documentale può essere chiamato a rispondere civilmente per omessa vigilanza. La responsabilità penale per concorso si configura solo se i sindaci sono consapevoli e partecipano attivamente alla condotta fraudolenta.
Visto di conformità
Il visto di conformità non è direttamente coinvolto in questo reato, in quanto manca la documentazione di base su cui operare i controlli. Tuttavia, se il professionista partecipa consapevolmente all’occultamento o alla distruzione dei documenti, può essere perseguito per concorso nel reato.
Note
- Il delitto di cui all'art. 10 del D.lgs n. 74/2000, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire "aliunde" elementi di prova (così già Sez. III pen. n. 41683/2018) Corte di cassazione (Sez. III pen., Sent. n. 25585/2023).
- L'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto la norma tributaria considera come personali e indelegabili i relativi doveri, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico della dichiarazione dei redditi (Sez. III pen., n. 9417/2020).