Occultamento o distruzione di documenti contabili

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Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili si verifica quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le proprie scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

La condotta impedisce in maniera grave e definitiva l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, privandola degli strumenti necessari per accertare la reale posizione fiscale del contribuente.


Quando si configura

Il reato è integrato quando:

  • il contribuente occulta (nasconde) oppure distrugge (elimina materialmente) le scritture contabili obbligatorie;

  • l’azione è commessa con dolo specifico, cioè con l’intento di evadere le imposte;

  • la condotta rende impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari;

  • non è necessario che l’evasione si sia effettivamente verificata: basta l’idoneità della condotta a ostacolare i controlli.


Riferimento normativo

Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000
Art. 13 bis D. Lgs. 74/2000 - Circostanze del reato.


Reato

Occultamento o distruzione di documenti contabili.
Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti obbligatori, rendendo impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.


Momento consumativo del reato

Il reato si consuma all’atto della conclusione del controllo e non all’inizio dell’attività ispettiva allorché i documenti vengono richiesti al contribuente (sentenza n. 8316/2022 Corte di Cassazione) senza necessità di verificare un’evasione effettiva (nel luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale).


Sanzione


Procedibilità

D’ufficio


Competenza

Tribunale in composizione monocratica.


Custodia cautelare

  • Ammissibile la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi e esigenze cautelari;

  • Possibili misure cautelari personali alternative.


Prescrizione

8 anni, prorogabili fino a 10 anni in caso di atti interruttivi.


Giurisprudenza

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 41029/2019
    Il reato è configurabile anche quando i documenti non sono materialmente distrutti, ma sono sottratti all’ispezione o resi indisponibili agli organi di controllo.

  • Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 36921/2021
    Non è necessario che sia accertata un’evasione: il reato sussiste per la sola condotta idonea a impedire o ostacolare la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.


Collegio sindacale

Il collegio sindacale che omette di segnalare condotte di occultamento o distruzione documentale può essere chiamato a rispondere civilmente per omessa vigilanza. La responsabilità penale per concorso si configura solo se i sindaci sono consapevoli e partecipano attivamente alla condotta fraudolenta.


Visto di conformità

Il visto di conformità non è direttamente coinvolto in questo reato, in quanto manca la documentazione di base su cui operare i controlli. Tuttavia, se il professionista partecipa consapevolmente all’occultamento o alla distruzione dei documenti, può essere perseguito per concorso nel reato.


Note

- Il delitto di cui all'art. 10 del D.lgs n. 74/2000, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire "aliunde" elementi di prova (così già Sez. III pen. n. 41683/2018)   Corte di cassazione (Sez. III pen., Sent. n. 25585/2023).
- L'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, in quanto la norma tributaria considera come personali e indelegabili i relativi doveri, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico della dichiarazione dei redditi (Sez. III pen., n. 9417/2020).

 

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