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Articolo 38 Quater - Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla comunità europea


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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo 2 - Obblighi dei contribuenti
Articolo 38 quater – Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla comunità europea Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla comunità europea

 
Testo in vigore dal 01.01.2024

1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. (2)
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.
(1)
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Note:
(1) Articolo:
- aggiunto dall'art. 16, D.P.R. 30.12.1981, n. 793;
- sostituito:
-dall' art. 57, D.L. 30.08.1993, n. 331;
 dall' art. 1, L. 18.02.1997, n. 28.
(2) Commamodificato:
- dall'art. 1, comma 356, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006;
- dall'art. 4-bis, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016;
- dall'art. 1, comma 77, L. 30.12.2023, n. 213 con decorrenza dal 01.01.2024 ed applicazione alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

  

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