L’articolo 104 del D.L. 17.03.2020 n. 18 “cura Italia” ha disposto che è prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei seguenti documenti (1) di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.r: 28 dicembre 2000, n. 445 prevede
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documento di riconoscimento;
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documento d'identità;
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documento d'identità elettronico;
scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020
Tuttavia ai fini dell’espatrio la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento
(1)
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;
Autore Giovannie Felice Montanaro - studio Montanaro commercialisti e revisori legali - ovità - coronavirus