Gli articoli 123 e 124 del D.L. 17.03.2020 n. 18 “cura Italia” hanno disposto per coloro che, dal 17.03.2020 e fino al 30.06.2020, devono scontare una pena detentiva residua non superiore a diciotto mesi, la possibilità di richiedere la detenzione domiciliare (presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).
Non possono beneficiare di tale agevolazione:
- coloro che sono condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 [1], 105 [2] e 108 [3] del codice penale;
- i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
- i detenuti che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
- i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi
Ai beneficiari di tale provvedimento è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
[1] articolo 102 – Abitualità presunta dalla legge