Lettere Informative

Approfondimenti sulle novità introdotte in materia del lavoro

Lug 02 2008

 

Riteniamo utile procedere ad un breve approfondimento delle novità introdotte in materia del lavoro dal decreto legge 112 del 25.06.2008 “adempimenti Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

dimissioni volontarie

la lett. l),  comma 10, dell'art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 ha abrogato la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 che prevedeva la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per la presentazione delle dimissioni volontarie. Pertanto, dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla suddetta norma.

lavoro intermittente (lavoro a chiamata);

Ritrova piena ed immediata applicazione il lavoro intermittente (articoli da 33 a 40 del D.L.vo n. 76/2003).

L'istituto potrà esplicare la propria efficacia non solo in quei settori nei quali era già stato utilizzato (turismo, commercio, pubblici esercizi) ma anche in altre nuove attività come quella degli steward nelle attività delle squadre di calcio i quali, secondo il DM. 8 agosto 2007 del Ministro dell’Interno, debbono essere direttamente gestiti dalle società (e il contratto a chiamata si presenta con le caratteristiche precise) o alle dipendenze di istituti di vigilanza privata.

Libri obbligatori

Vengono  aboliti il libro matricola e il libro paga ed istituito il libro unico del lavoro.

Tutti i datori di lavoro privati, con l'eccezione di quelli domestici, debbono istituire il c.d. “libro unico del lavoro” (destinato a sostituire libri come, ad esempio, quello di matricola e di paga), nel quale vanno riportati tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative

Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.

Il libro unico del lavoro deve, altresì, contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il libro va compilato, per il mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Le modalità di tenuta del libro unico sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e degli Affari Sociali, da emanare entro 30 giorni; con lo stesso provvedimento è stato disciplinato il periodo transitorio; pertanto fin tanto non sarà emanato il Decreto ministeriale, i libri matricola continueranno ad essere obbligatori.
Il libro va conservato presso la sede legale dell’impresa (o presso i professionisti individuati dalla legge n. 12/1979) e possono essere esibiti agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail.L’obbligo della consegna del prospetto paga (legge n. 4/1953) è assolto dal datore di lavoro con la consegna di copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico del lavoro.

L'apparato sanzionatorio relativo al libro unico del lavoro:

a) l’omessa esibizione del libro unico del lavoro è punita con una compresa tra 200 e 2.000 euro;

b) la mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti individuati dalla legge n. 12/1979 è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro che in caso di recidiva, sale ad una sanzione compresa tra 500 e 3.000 euro;

c) l’omessa o infedele registrazione, nell’ipotesi in cui dalla stessa discendano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita da 150 a 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, in un “range” compreso tra 500 e 3.000 euro. Tale previsione sanzionatoria appare oltre modo giusta, in quanto l’omessa e infedele registrazione è punita soltanto se da ciò ne derivano danni e non per il solo fatto che non è stato fatto un adempimento materiale, da cui non scaturiscono effetti negativi;

d) la mancata compilazione entro il 16 del mese successivo è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro: tale somma aumenta se riguarda più di 10 lavoratori (da 150 a 1.500 euro);

e) la mancata conservazione del libro unico del lavoro è punita con una sanzione compresa tra 100 e 600 euro.

La contestazione di tali mancanze è opera degli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 va inviato alla DPL competente per territorio.

Dal 25 giugno 2008 sono abrogate le seguenti norme in materia di libri obbligatori e di altre norme e di contrasto al lavoro irregolare:
a) il libro matricola e del libro paga (previsti dall'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422);

b) il libro matricola e del libro paga per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti professionisti (previsti l’articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122);

c) l’art. 39 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, sull’obbligo, da parte del datore di lavoro, di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale; e l’art. 41, sempre del DPR 30 maggio 1955, n. 797, sull’obbligo del datore di lavoro di registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore;

d) il DPR relativo al riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo (decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053); 

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 riguardanti l'istituzione e la tenuta del libro matricola e del libro paga; 

f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che attiene alle modalità di conservazione dei libri paga e matricola;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8, sull’impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo;

h) il DPR 21 gennaio 1981, n. 179, in materia di impiego del personale artistico e tecnico;

i) il Registro di impresa per i datori di lavoro agricolo (l’articolo 9-quater del DL 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608);

j) il comma 1178 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferito all'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga ;

k) del decreto ministeriale 30 ottobre 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga; 

l) la procedura telematica delle dimissioni volontarie da parte del lavoratore (la legge 17 ottobre 2007, n. 188).

m) il comma 32 lett d) dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che prevedeva aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;

n) i commi 47, 48, 49 e 50 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che prevedeva che al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;

o) i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla individuazione dei settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

prospetto informativo

modifiche alle modalità di trasmissione del prospetto informativo;

Viene sostituito il comma 6 dell’articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68:

i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1.

Se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
In pratica, la trasmissione del prospetto dovrà avvenire esclusivamente per via telematica e soltanto se sono avvenute modifiche occupazionali rispetto al precedente modello compilato.

 

cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro autonomo o dipendente;

 

A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianità, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, come ad esempio, quelli susseguenti ai contratti di associazione in partecipazione, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai redditi da lavoro d’impresa, ecc. Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente od autonomo le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 per le donne, ivi comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti ex lege n. 243/2004 e fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti.
Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un’anzianità pari o superiore a 40 anni, che quelle di vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, mentre restano fuori le c.d. pensioni di reversibilità.

 

 

lavoro a tempo determinato

E' ammissibile la possibilità di usufruire di lavoratori a tempo determinato per  esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive anche se riferiti alla ordinaria attività del datore di lavoro. In sostanza, con tale emendamento, si cercano superano alcuni indirizzi giurisprudenziali che hanno riferito l’apposizione di tali motivazioni soltanto alle attività aziendali c.d. “non ordinarie”;

E' stato modificato l’art. 5, comma 4 bis del D.L.vo 368/01 permettendo alle eventuali disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di prevedere distacchi temporali ra un contratto e l’altro di durata inferiore a quella prevista dalla legge.

E' stato modificato l'art. 5, comma 4 – quater del D.L.vo n. 368/2001 sul diritto di precedenza; ora non è più assoluto, in quanto con la contrattazione collettiva anche territoriale o aziendale è possibile derogare a tale diritto.

lavoro occasionale di tipo accessorio

Viene riscritto il comma 1, dell’art. 70 del D.L.vo n. 276/2003 che definisce il lavoro accessorio:

 Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) di lavori domestici;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

c) dell'insegnamento privato supplementare;

d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';

e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

f) di attivita' agricole di carattere stagionale;

g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Viene riscritto anche il comma 5 dell’art. 70 del D.L.vo n. 276/2003:

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto il Ministro del Lavoro individua con decreto il concessionario abilitato alla “gestione” dei voucher. Nelle more, tale incombenza è svolta dall’INPS e dalle Agenzie per il Lavoro.
 Sono state, tra l’altro, ampliate le fasce di possibile impiego (anche per le manifestazioni sportive e per i giovani under 25 durante il periodo delle vacanze scolastiche e per tutte le attività stagionali agricole e non soltanto quelle della vendemmia).

E' abrogato l’art. 71 che individuava soltanto alcuni soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio e che, altresì, indicav

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