
Il Concordato Preventivo Biennale (C.P.B.) è uno strumento introdotto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, pensato per offrire, a partire dall'anno d'imposta 2024, maggiore certezza fiscale alle partite IVA in regime ordinario e forfettario. Con il CPB, l’Agenzia delle Entrate propone un reddito concordato per due anni, accettabile volontariamente dal contribuente.
✅ A chi è rivolto?
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Imprese e professionisti in regime ordinario che applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale);
- Imprese e professionisti in regime forfettario (limitatamente all'anno di imposta 2024);
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Contribuenti che non presentano particolari anomalie fiscali.
🚫 Soggetti Esclusi e Cause di Cessazione del Concordato Preventivo Biennale
❌ Soggetti Esclusi
Non possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:
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Hanno maturato in anni precedenti (4), debiti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a contributi, di importo complessivo pari o superiore a € 5.000 (con esclusione dei debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione) (5). Trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi (6) non più soggetti a impugnazione (1);
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Pur essendo obbligati non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti.
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Nei tre periodi d'imposta precedenti hanno riportato condanne per reati tributari, societari o patrimoniali previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’Articolo 2621 (false comunicazioni sociali) del codice civile, nonché dagli articoli del codice penale:
648-bis - Riciclaggio,
648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
648-ter 1 Autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (1). - Hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (2);
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Hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
- (società o enti) sono stati interessati da operazioni di fusione, scissione, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all'Articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non sono state interessate da modifiche della compagine sociale (2).
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Sono in regime forfetario: a partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario sono esclusi dal CPB, in base al decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025 .
⚠️ Cause di Cessazione dell’Efficacia del Concordato
L’adesione al CPB può cessare prima della scadenza dei due anni in questi casi:
- cessazione attività;
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Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei due anni di validità del concordato;
- Modifica attività salvo che le due attività, quella cessata e quella iniziata:
- siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA (2);
- abbiano gli stessi coefficienti di redditività (7); - Mancato versamento delle imposte dovute sulla base del reddito concordato;
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Violazione di obblighi sostanziali e formali rilevanti ai fini IVA, IRPEF o IRES (come fatturazione o registrazione irregolare);
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Emergenza di cause ostative già presenti, ma non dichiarate, al momento dell’adesione (es. debiti fiscali pregressi non noti).
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
✅ Non costituiscono cause di cessazione:
Alcune circostanze non interrompono la validità del CPB:
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Il passaggio da regime di trasparenza fiscale a regime ordinario (o viceversa) da parte di una S.r.l. nel periodo oggetto del CPB o in quello precedente;
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Il decesso di un socio o dell’associato, che non comporta una modifica della compagine sociale ai fini del concordato;
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L’omessa presentazione della dichiarazione IRAP (non rilevante ai fini del CPB).
📌 Quali sono i vantaggi?
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Certezza del reddito imponibile per due anni consecutivi
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Minore rischio di controlli
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Maggiore programmazione fiscale e finanziaria
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Incentivo all'emersione spontanea del reddito
Sono inoltre riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA (2):
a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui relativamente all'i.v.a. e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'i.v.a. per un importo non superiore a € 70.000 annui;
c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'Articolo 39, C. 1, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973 e all'Articolo 54, c. 2, secondo periodo, del DPR 633/1972;;
e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'Articolo 43, c. 1, del DPR 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'Articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'Articolo 38 del DPR 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti (2).
💳 Modalità di Pagamento e Codici Tributo del Concordato Preventivo Biennale
📅 Scadenze
I versamenti delle imposte dovute in base al reddito concordato devono essere effettuati secondo le scadenze ordinarie previste per le imposte sui redditi:
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Primo acconto: entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo anno del biennio concordato;
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Secondo acconto: entro il 30 novembre dello stesso anno;
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Saldo: entro il 30 giugno dell'anno successivo al secondo anno del biennio concordato.
💰 Codici Tributo
Le somme dovute devono essere pagate, mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 48 del 19.09.2024),:
• 4068 CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4069 CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4070 CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4071CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4072 CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4073 CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024.
Nota: Questi codici tributo sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 35/E del 2024.
📝 Modalità di Versamento
I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24, indicando:
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Sezione: "Erario";
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Periodo di riferimento: l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento;
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Importo: l'ammontare dell'imposta dovuta secondo il reddito concordato.
È possibile effettuare il pagamento:
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Online, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
🔍 Come funziona?
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L’Agenzia delle Entrate formula una proposta biennale basata su dati storici, previsioni e ISA.
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Il contribuente valuta e può accettare o rifiutare la proposta.
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In caso di accettazione, si versa l’imposta calcolata sul reddito concordato, a prescindere dal reddito effettivo.
⏳ Tempistiche
Il primo CPB sarà operativo a partire dal 2024 e riguarderà il biennio 2024-2025.
La proposta viene formulata in sede di dichiarazione dei redditi.
✏️ Note
(1) condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari;
(2) condizione prevista per i soli contribuenti ISA;
(3) condizione prevista per contribuenti forfetari;
(4) Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:
− dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo e a attività di liquidazione degli uffici;
− dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.600/1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 (I.V.A.).
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di rateizzazione.
(5) E' possibile rimuovere tale causa ostativa estinguendo, prima di accettare la proposta, anche parzialmente i debiti, purché l’ammontare residuo dovuto, (compreso interessi e sanzioni), risulti inferiore alla soglia di € 5.000.
(6) Per atti impositivi si intendono:
- avvisi di accertamento;
- atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione.
(7) Per i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’Articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’Articolo 5 del TUIR;
c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato Articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.
- il reddito d’impresa, di cui all’Articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’Articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a: a) b) c) plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’Articolo 115 ovvero all’Articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'Articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico)